Art. 31
Codice Europeo

Art. 31

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In vigore dal 20 mag 1976
PARTE VI TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE PROFESSIONALI . Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformità degli articoli seguenti della parte suddetta.
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