Art. 42
Codice Europeo

Art. 42

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In vigore dal 20 mag 1976
. Le prestazioni devono comprendere: (a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita che abbia compiuto lo "stage" prescritto; (b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, vestiario, alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica; (c) sia una combinazione delle prestazioni previste dai sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.
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