Codice Europeo
Art. 49
In vigore dal 20 mag 1976
.
1. Per quanto riguarda la gravidanza, il parto e le loro conseguenze, le prestazioni mediche in caso di maternità devono comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le cure mediche devono comprendere almeno:
(a) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, che da una ostetrica
diplomata; e
(b) il ricovero quando è necessario.
3. Le cure mediche di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono mirare a conservare, a ristabilire e a migliorare le condizioni di salute della donna assistita, nonché la sua capacità al lavoro ed a far fronte ai suoi bisogni personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che concedono le prestazioni mediche in caso di maternità devono incoraggiare le donne assistite con tutti i mezzi più opportuni, a ricorrere ai servizi generali sanitari posti a loro disposizione dalle autorità pubbliche da altri organismi riconosciuti dalle autorità pubbliche.
Storico versioni
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