Codice Europeo
Art. 51
In vigore dal 20 mag 1976
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Le prestazioni di cui agli devono, nella eventualità coperta, essere garantite almeno ad una donna appartenente alle categorie assistite che abbia compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi, le prestazioni di cui all' devono essere garantite anche alle mogli degli appartenenti alle categorie assistite, quando questi abbiano compiuto lo "stage" previsto.
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