Codice Europeo

Art. 57

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. La prestazione di cui all' deve, nell'eventualità coperta, essere almeno garantita: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del verificarsi dell'eventualità, secondo regole prescritte, uno "stage" che può consistere sia in 15 anni di contributi o di impiego, che in 10 anni di residenza; (b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" di tre anni di contributi e a nome della quale siano stati versati, nel corso del periodo attivo della sua vita, contributi il cui numero medio annuo raggiunga una cifra prescritta. 2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è subordinata al compimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una prestazione ridotta: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del verificarsi dell'eventualità, secondo norme prescritte, uno "stage" di 5 anni di contributi o di impiego; (b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" di tre anni di contributi e a nome della quale sia stato versato, durante il periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformità della parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di 10 unità e a quella indicata nella tabella allegata a questa parte per il beneficiario-tipo, è almeno garantita ad ogni persona assistita che abbia compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di versamento di contributi, di impiego o di residenza. 4. Può essere operata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI quando lo "stage" per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta è superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sarà attribuita in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
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Art. 57 Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964. — Testo vigente | Portale Normativo