Art. 58
Codice Europeo

Art. 58

58 / 83
In vigore dal 20 mag 1976
. Le prestazioni di cui agli devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualità o sino alla loro sostituzione con una prestazione di vecchiaia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-58