Art. 71
Codice Europeo

Art. 71

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In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Quando l'amministrazione non è assicurata da un ufficio governativo responsabile di fronte al Parlamento, i rappresentanti delle persone assistite devono partecipare all'amministrazione o farne parte con potere consultivo alle condizioni prescritte; la legislazione nazionale può anche prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche. 2. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all'applicazione del presente Codice.
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