Codice Europeo

Art. 80

In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Il presente Codice verrà applicato nel territorio metropolitano di ogni Parte Contraente. Ogni Parte Contraente potrà, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, precisare, con dichiarazione fatta al Segretario Generale, il territorio che sarà considerato a tal fine come suo territorio metropolitano. 2. Ogni Parte Contraente che ratifichi il Codice od ogni Stato che vi aderisca potrà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione o in ogni altra data successiva, notificare al Segretario Generale, che il Codice, in tutto o in parte e con riserve delle modifiche specificate nella notifica, verrà applicato ad una qualsiasi delle parti del proprio territorio metropolitano non specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o ad uno qualsiasi degli altri territori internazionali. Le modifiche specificate in tale notifica potranno essere annullate o emendate con ulteriore notifica. 3. Ogni Parte Contraente potrà, nei periodi in cui Essa può denunciare il Codice conformemente alle disposizioni dell', notificare al Segretario Generale che il Codice cessa di essere applicabile ad una qualsiasi parte del suo territorio metropolitano o ad uno qualsiasi degli altri territori cui Essa ha applicato il Codice in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-80

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