Art. 2
In vigore dal 20 mag 1976
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' del codice ed al titolo III del protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 aprile 1976
LEONE
MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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