Codice Europeo
Art. 81
In vigore dal 20 mag 1976
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Ogni Parte Contraente non potrà denunciare il presente Codice, od una o più delle sue parti da II a X, se non allo spirare di un termine di cinque anni dopo la data in cui il Codice è entrato in vigore per tale Parte Contraente, o allo spirare di ogni altro ulteriore termine di cinque anni, ed in tutti i casi con un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale. Tale denuncia non pregiudicherà la validità del Codice nei confronti delle altre Parti Contraenti, con la riserva che il numero degli Stati per i quali il Codice è in vigore non sia inferiore a tre.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-08;174#art-ce-81