Accordo

Art. 16

In vigore dal 2 mag 1976
. 1. Il presente Accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione Economica per l'Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione. 2. Il presente Accordo sarà ratificato. 3. Gli strumenti di ratifica o d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Il presente Accordo entrerà in vigore il centottantesimo giorno dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione. 5. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o d'adesione.
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Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo