Accordo
Art. 21
In vigore dal 2 mag 1976
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1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, dichiarare che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3 dell' del presente Accordo. Le altre Parti Contraenti non saranno legate da detti paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte Contraente che avrà formulato una tale riserva.
2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, uno Stato formuli una riserva diversa da quella prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà tale riserva agli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione e non abbiano successivamente denunciato il presente Accordo. La riserva sarà ritenuta accettata se, entro un termine di sei mesi a decorrere da detta comunicazione, nessuno di tali Stati si sia opposto alla sua ammissione. In caso contrario, la riserva non sarà ammessa e, se lo Stato che l'ha formulata non la ritira, il deposito dello strumento di ratifica o d'adesione di tale Stato non avrà effetto. Per l'applicazione del presente paragrafo non si terrà conto dell'opposizione di Stati la cui adesione o ratifica sia senza effetto, in virtù del presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato delle riserve.
3. Qualsiasi Parte Contraente la cui riserva sia stata adottata nel Protocollo di firma del presente Accordo o che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o fatto una riserva che sia stata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.
Storico versioni
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