Accordo
Art. 23
In vigore dal 2 mag 1976
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1. Qualsiasi Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunicherà a tutte le Parti Contraenti e lo porterà a conoscenza degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell' del presente Accordo.
2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Segretario Generale del progetto di emendamento, qualsiasi Parte Contraente potrà far conoscere al Segretario Generale:
a) che ha un'obiezione circa l'emendamento proposto, o
b) che, pur intendendo accettare il progetto di emendamento, le condizioni necessarie a tale accettazione non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato.
3. Fintantochè una Parte Contraente che ha inviato la comunicazione prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo non avrà notificato la propria accettazione al Segretario Generale essa potrà, entro un termine di nove mesi a decorrere dalla fine del termine di sei mesi previsto per l'invio della comunicazione, presentare un'obiezione all'emendamento proposto
4. Se viene formulata un'obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sarà considerato come non accettato e non avrà effetto.
5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 di presente articolo, l'emendamento sarà considerato accettato alla data seguente:
a) se nessuna Parte Contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla fine del termine di sei mesi previsto dallo stesso paragrafo 2 del presente articolo;
b) se almeno una Parte Contraente ha inviato una comunicazione in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla data più vicina delle due date seguenti:
- data alla quale tutte le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario Generale la loro accettazione del progetto, data che sarà tuttavia differita alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, qualora tutte le accettazioni siano state notificate prima della scadenza di detto termine;
- scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo.
6. Ogni emendamento giudicato accettato entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà stato giudicato accettato.
7. Il Segretario Generale invierà il più presto possibile una notifica a tutte le Parti Contraenti per far loro conoscere se è stata formulata un'obiezione contro il progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2 a) del presente articolo e se una o più Parti Contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o più Parti Contraenti abbiano inviato tale comunicazione, egli notificherà ulteriormente a tutte le Parti Contraenti se la o le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione muovono un'obiezione contro il progetto di emendamento o l'accettano.
8. Indipendentemente dalla procedura relativa all'emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'Allegato al presente Accordo potrà essere modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni competenti di tutte le Parti Contraenti; qualora l'amministrazione competente di una Parte Contraente abbia dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a subordinare il proprio accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell'Allegato dell'amministrazione competente della Parte Contraente in questione non sarà considerato come dato se non al momento in cui detta amministrazione competente avrà dichiarato al Segretario Generale che sono state ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste. L'accordo fra le amministrazioni competenti stabilirà la data di entrata in vigore dell'Allegato modificato e potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, resterà in vigore il precedente Allegato, in tutto o in parte, contemporaneamente all'Allegato modificato.
Storico versioni
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