Accordo
Art. 20
In vigore dal 2 mag 1976
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1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti Contraenti che riguardi l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, regolata mediante negoziato fra le Parti in lite.
2. Qualsiasi controversia che non sia stata regolata mediante negoziato sarà sottoposta ad arbitraggio se lo domanderà una delle Parti Contraenti in lite e sarà, di conseguenza, devoluta a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitraggio, le Parti in lite non riusciranno a mettersi d'accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di queste Parti potrà domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale sarà devoluta la controversia per una decisione.
3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo precedente sarà vincolante per le Parti Contraenti in lite.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-20