Accordo
Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 2 mag 1976
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Disposizioni transitorie
Se il presente Accordo entrerà in vigore, conformemente al paragrafo 4 dell', prima del 31 dicembre 1973, le Parti Contraenti hanno convenuto che, fino a quella data:
a) in deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell' del presente Accordo, la durata totale dei tempi di guida (durata giornaliera di guida) fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conforme alle disposizioni dell' del presente Accordo non potrà superare le 9 ore, qualunque sia il veicolo o il complesso dei veicoli guidati;
b) qualsiasi riferimento fatto nel presente Accordo alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell' sarà interpretato come fatto alle disposizioni del punto a) del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-15