Accordo

Art. 6

Riposo giornaliero

In vigore dal 2 mag 1976
. Riposo giornaliero 1. a) Ad eccezione dei casi menzionati nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascun membro di equipaggio destinato al trasporto internazionale su strada di merci deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente il momento in cui egli esercita una delle sue attività professionali. b) Il riposo giornaliero indicato nel comma a) del presente paragrafo può essere ridotto fino a 9 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana a condizione che il riposo possa essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio, oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, nel caso in cui il riposo non possa, per motivi di servizio, essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio. 2. a) Ad eccezione dei casi contemplati nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ogni membro dell'equipaggio addetto a un trasporto internazionale su strada di viaggiatori deve avere beneficiato, nel corso del periodo di 24 ore precedenti il momento in cui esercita una delle sue attività professionali: i) sia di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilità di riduzione nel corso della settimana, ii) sia di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, potendo questo essere ridotto due volte la settimana fino a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive a condizione che in questi ultimi due casi il servizio comporti una interruzione prevista dall'orario di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni previste dall'orario di almeno 2 ore consecutive, e che nel corso di tali interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna delle sue attività professionali o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale. b) Il libretto individuale di controllo contemplato dall' del presente Accordo deve contenere indicazioni che permettano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui il membro di un equipaggio addetto ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori benefici per la settimana in corso. 3. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo non è dotato di cuccette che permettano ai membri dell'equipaggio di distendersi in modo confortevole, ogni membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo di 27 ore precedenti il momento in cui eserciti una delle sue attività professionali. 4. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, ciascun membro dell'equipaggio deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo di 30 ore che precede il momento in cui esercita una delle sue attività professionali. 5. I periodi di riposo menzionati nel presente articolo saranno presi al di fuori del veicolo; tuttavia, se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, tale riposo potrà essere preso su tale cuccetta, a condizione che il veicolo sia fermo.
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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-6

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