Accordo

Art. 7

Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive

In vigore dal 2 mag 1976
. Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive 1. La durata totale dei tempi di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conformemente, alle disposizioni dell' del presente Accordo, denominata qui di seguito "durata giornaliera di guida", non può superare le 8 ore. 2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli indicati nell' del presente Accordo, la durata giornaliera di guida può essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino a 9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana. 3. La durata di guida non può superare nè 48 ore nel corso di una settimana, nè 92 ore nel corso di due settimane consecutive.
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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-7

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