Accordo
Art. 3
Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti
In vigore dal 2 mag 1976
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Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti
1. Ciascuna Parte Contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli del presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7 dell' del presente Accordo.
2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potrà non applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:
a) ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate;
b) ai trasporti internazionali su strada limitati al proprio territorio e a quello di uno Stato limitrofo non Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in questione non esca, sul suo territorio, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera o qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-3