Accordo
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 2 mag 1976
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO
europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)
Le Parti contraenti,
Desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci,
Convinte della necessità di accrescere la sicurezza della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni lavorative nei trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione,
Hanno convenuto quanto segue:
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Definizioni
Ai sensi del presente Accordo, si intende:
a) per "veicolo", ogni automobile o rimorchio; tale termine comprende ogni complesso di veicoli;
b) per "automobile", ogni veicolo provvisto di un motore a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che serve normalmente al trasporto su strada di persone o di merci o alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende i trattori agricoli;
c) per "rimorchio", ogni veicolo destinato ad essere agganciato a un'automobile; tale termine comprende i semi-rimorchi;
d) per "semi-rimorchio", ogni rimorchio destinato ad essere agganciato a un'automobile in modo tale che in parte poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato da detta automobile;
e) per "complesso di veicoli", i veicoli agganciati che circolano su strada come una sola unità;
f) per "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo carico, dichiarato ammissibile dall'autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
g) per "trasporto su strada",
i) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di persone e che disponga di più di otto posti a sedere oltre al posto del conducente;
ii) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di merci;
iii) ogni spostamento che comporta ad un tempo uno spostamento indicato nei punti i) o ii) della presente definizione e, immediatamente prima o dopo detto spostamento, il trasporto del veicolo per mare, per ferrovia, per via aerea o per via navigabile;
h) per "trasporto internazionale su strada", ogni trasporto su strada che comporta l'attraversamento di almeno una frontiera;
i) per "servizi regolari di viaggiatori", i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuato in base ad una frequenza e ad un rapporto determinato, in quanto tali servizi possono prendere e depositare persone a fermate preventivamente fissate.
Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi, approvati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti e pubblicati dal trasportatore prima della loro applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo di trasportare, nella misura in cui tali condizioni non siano precisate da un testo legale o da un regolamento.
Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono ugualmente considerati come servizi regolari quei servizi che assicurano il trasporto di categorie determinate di persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in cui tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate nel primo comma della presente definizione, per esempio servizi che assicurino il trasporto dei viaggiatori al luogo di lavoro e da quest'ultimo al loro domicilio, oppure il trasporto degli scolari agli istituti di insegnamento e da questi ultimi al loro domicilio.
j) per "conducente", ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso;
k) per "membro dell'equipaggio" oppure "membro di equipaggio", il conducente o una delle persone seguenti, sia che il conducente o dette persone siano salariati o no:
i) l'assistente alla guida, cioè colui che accompagna il conducente al fine di assisterlo in alcune manovre e che prende abitualmente parte effettiva alle operazioni di trasporto, senza essere un conducente ai sensi del paragrafo j) del presente articolo;
ii) un fattorino, cioè colui che accompagna il conducente di un veicolo che trasporta persone e che di solito è incaricato di rilasciarlo di controllare i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggiare sul veicolo;
l) per "settimana", qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi;
m) per "riposo giornaliero", qualsiasi periodo ininterrotto conforme alle disposizioni dell' del presente Accordo, durante il quale un membro dell'equipaggio può disporre liberamente del suo tempo;
n) per "periodo fuori servizio", qualsiasi periodo ininterrotto di almeno 15 minuti all'infuori del riposo giornaliero, durante il quale un membro dell'equipaggio può disporre liberamente del suo tempo;
o) per "attività professionali", le attività rappresentate sotto i simboli delle voci 6, 7 e 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo che figura nell'Allegato al presente Accordo:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-1