Accordo
Art. 5
Requisiti richiesti ai conducenti
In vigore dal 2 mag 1976
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Requisiti richiesti ai conducenti
1. L'età minima dei conducenti adibiti al trasporto internazionale su strada di merci deve essere:
a) per i veicoli il cui peso massimo autorizzato è inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, di 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
i) di 21 anni compiuti; o
ii) di 18 anni compiuti, a condizione che l'interessato possegga un certificato di attitudine professionale, riconosciuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale il veicolo è immatricolato, dal quale si rilevi l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
Tuttavia, nel caso di conducenti aventi meno di 21 anni compiuti, ogni Parte Contraente può:
- proibire loro la guida di tali veicoli sul proprio territorio anche se essi posseggono il certificato sopra citato; o
- consentire tale guida solo ai possessori di certificati di cui abbia accertato che sono stati rilasciati dopo l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati a trasporti di merci su strada equivalente a quella prevista dalla propria legislazione nazionale.
2. Se, in virtù delle disposizioni dell' del presente Accordo, a bordo del veicolo devono trovarsi due conducenti, uno di essi deve avere 21 anni compiuti.
3. L'età minima dei conducenti destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori è fissata a 21 anni compiuti.
4. I conducenti di veicoli devono essere seri e degni di fiducia.
Devono possedere un'esperienza sufficiente e le qualifiche indispensabili all'esecuzione dei servizi richiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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