Accordo

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 2 mag 1976
. Campo di applicazione 1. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta Parte Contraente o sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente. 2. Tuttavia, a) se, nel corso di un trasporto internazionale su strada, uno o più membri dell'equipaggio non escono dal territorio nazionale in cui esercitano normalmente le loro attività professionali, la Parte Contraente da cui dipende questo territorio non può non applicare le disposizioni del presente Accordo nei confronti di quel o quei membri dell'equipaggio; b) salvo accordo contrario intercorso fra le Parti Contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente Accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate; c) due Parti Contraenti i cui territori sono limitrofi possono concordare che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui è immatricolato il veicolo, nonché quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore in detto Stato, siano le sole applicabili ai trasporti internazionali su strada limitati ai loro due territori allorchè il veicolo in questione: - non esca, su uno di detti territori, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera per comune accordo fra le due Parti Contraenti, o - non percorra che in transito uno di detti territori; d) le Parti Contraenti possono convenire che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui è immatricolato il veicolo, nonché quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore di detto. Stato, siano le sole applicabili a certi trasporti internazionali su strada - limitati ai loro territori e il cui percorso, a partire dal punto di partenza fino al punto d'arrivo del veicolo, sia inferiore ai 100 chilometri, - nonché ai servizi regolari di viaggiatori.
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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-2

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