Accordo
Art. 8
Durata massima di guida continuata
In vigore dal 2 mag 1976
.
Durata massima di guida continuata
1. a) Nessuna durata di guida continuata può superare le 4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado di raggiungere un luogo di fermata appropriato o il luogo di destinazione; il periodo di guida potrà in quel caso essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso di una tale facoltà non comporti una infrazione delle disposizioni di cui all' del presente Accordo.
b) Viene considerata come continuata ogni durata di guida che viene interrotta solo per soste che non corrispondono almeno alle condizioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo.
2. a) Per i conducenti addetti a veicoli menzionati nell' del presente Accordo, la guida deve essere interrotta per una durata di almeno un'ora al termine della durata contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo.
b) Tale interruzione può essere sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna, intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale che sia assicurato il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. a) Per i conducenti addetti a veicoli diversi da quelli menzionati nell' del presente Accordo, e nel caso in cui la durata giornaliera di guida non superi le 8 ore, la guida deve essere interrotta, al termine della durata prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, per una durata di almeno 30 minuti consecutivi.
b) Tale interruzione può essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, che possono tutte essere intercalate nella durata di guida prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, o inserirsi in parte all'interno di tale durata e in parte immediatamente dopo.
c) Quando la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente è tenuto ad effettuare almeno due interruzioni di guida per 30 minuti consecutivi.
4. Nel corso delle interruzioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il conducente non deve esercitare alcuna attività professionale che non sia la sorveglianza del veicolo e del suo carico. Tuttavia, se a bordo del veicolo vi sono due conducenti, è sufficiente, per soddisfare alle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, che il conducente che beneficia dell'interruzione di guida non eserciti nessuna delle attività raffigurate con un simbolo nella rubrica 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo previsto nell' del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-8