Accordo
Art. 13
Controlli effettuati dall'impresa
In vigore dal 2 mag 1976
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Controlli effettuati dall'impresa
1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada in modo tale che i membri dell'equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni del presente Accordo.
2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida e di altri lavori, nonché le ore di riposo, servendosi di tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i libretti individuali di controllo. Se essa constata infrazioni al presente Accordo, deve porvi fine senza indugio e adottare misure per evitare che si ripetano, ad esempio modificando gli orari e gli itinerari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-13