Accordo

Art. 13

Controlli effettuati dall'impresa

In vigore dal 2 mag 1976
. Controlli effettuati dall'impresa 1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada in modo tale che i membri dell'equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni del presente Accordo. 2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida e di altri lavori, nonché le ore di riposo, servendosi di tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i libretti individuali di controllo. Se essa constata infrazioni al presente Accordo, deve porvi fine senza indugio e adottare misure per evitare che si ripetano, ad esempio modificando gli orari e gli itinerari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli effettuati dall'impresa (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1 luglio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo