Accordo
Art. 14
Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo
In vigore dal 2 mag 1976
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Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo
1. Ciascuna Parte Contraente adotterà tutte quelle misure appropriate perché sia assicurato il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, in particolare mediante controlli effettuati sulle strade e nei locali delle imprese. Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti si terranno informate sulle misure generali adottate a tale scopo.
2. Le Parti Contraenti si forniranno aiuto reciproco al fine di una applicazione corretta del presente Accordo e di un controllo efficace; ciascuna Parte Contraente s'impegna particolarmente a far verificare, per mezzo di controlli per sondaggio dei libretti individuali di controllo, il rispetto delle norme del presente Accordo nel corso dei trasporti internazionali su strada effettuati da veicoli immatricolati sul suo territorio.
3. Nel caso in cui una Parte Contraente constata un'infrazione grave alle disposizioni del presente Accordo commessa da una persona residente sul territorio di un'altra Parte Contraente, l'amministrazione della prima Parte informerà l'amministrazione dell'altra Parte dell'infrazione constatata e, se del caso, della sanzione presa.
Storico versioni
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