Accordo
Art. 19
In vigore dal 2 mag 1976
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1. Ogni Stato potrà, allorchè firmerà il presente Accordo o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la validità del presente Accordo sarà estesa a tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il presente Accordo si applicherà al territorio o ai territori menzionati nella notifica a decorrere dal centottantesimo giorno dopo la ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale o, qualora a tale data il presente Accordo non sia ancora entrato in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Qualsiasi Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale potrà, conformemente all' del presente Accordo, denunciare il presente Accordo per quel che concerne detto territorio.
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