Accordo

Art. 17

In vigore dal 2 mag 1976
. 1. Qualsiasi Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto la notifica.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo