Accordo
Art. 16
16 / 26In vigore dal 2 mag 1976
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1. Il presente Accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione Economica per l'Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.
2. Il presente Accordo sarà ratificato.
3. Gli strumenti di ratifica o d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Il presente Accordo entrerà in vigore il centottantesimo giorno dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione.
5. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o d'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-16