Accordo

Art. 46

Esenzione dei beni da ogni restrizione

In vigore dal 23 mar 1975
. Esenzione dei beni da ogni restrizione Nella misura necessaria perché il Fondo realizzi i suoi obiettivi e adempia le proprie funzioni, e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo sono esenti da restrizioni di controlli finanziari, di regolamentazioni o da moratorie di ogni genere.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-46

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Esenzione dei beni da ogni restrizione (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo