Accordo
Art. 42
Statuto giuridico
In vigore dal 23 mar 1975
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Statuto giuridico
Il Fondo gode della piena personalità giuridica, ed in particolare della capacità di:
(i) stipulare contratti;
(ii) acquistare o alienare beni mobili od immobili;
(iii) stare in giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-42