Accordo

Art. 42

Statuto giuridico

In vigore dal 23 mar 1975
. Statuto giuridico Il Fondo gode della piena personalità giuridica, ed in particolare della capacità di: (i) stipulare contratti; (ii) acquistare o alienare beni mobili od immobili; (iii) stare in giudizio.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-42

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Statuto giuridico (Art. 42 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo