Art. 42 · Statuto giuridico
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Art. 42

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Statuto giuridico

In vigore dal 23 mar 1975
. Statuto giuridico Il Fondo gode della piena personalità giuridica, ed in particolare della capacità di: (i) stipulare contratti; (ii) acquistare o alienare beni mobili od immobili; (iii) stare in giudizio.
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