Accordo

Art. 47

Privilegi in materia di comunicazioni

In vigore dal 23 mar 1975
. Privilegi in materia di comunicazioni Ogni Stato partecipante applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime delle comunicazioni ufficiali delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui fa parte.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-47

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