Accordo
Art. 47
Privilegi in materia di comunicazioni
In vigore dal 23 mar 1975
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Privilegi in materia di comunicazioni
Ogni Stato partecipante applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime delle comunicazioni ufficiali delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui fa parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-47