Accordo
Art. 51
In vigore dal 23 mar 1975
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1. Ogni proposta diretta a portare modifiche al presente accordo, proveniente da un partecipante, da un governatore o dal consiglio di amministrazione, è comunicata al presidente del consiglio dei governatori che ne investe lo stesso consiglio.
Se il consiglio dei governatori approva l'emendamento proposto, il Fondo chiede ai partecipanti, per lettera o telegramma circolare, se accettano il detto emendamento. Se i tre quarti dei partecipanti che dispongono dell'ottantacinque per cento dei voti accettano l'emendamento proposto, il Fondo ne prende atto in una comunicazione ufficiale che porta a conoscenza dei partecipanti. Gli emendamenti entrano in vigore, nei confronti di tutti i partecipanti, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale prevista dal presente paragrafo, a meno che il consiglio dei governatori non stabilisca una data o un termine diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il consiglio dei governatori deve approvare all'unanimità ogni emendamento concernente:
(i) la limitazione di responsabilità di cui all';
(ii) le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell' relative alle sottoscrizioni aggiuntive;
(iii) il diritto di recedere dal Fondo;
(iv) le maggioranze di voto richieste dal presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-51