Accordo

Art. 48

Immunità e privilegi dei membri dei consigli e del personale

In vigore dal 23 mar 1975
. Immunità e privilegi dei membri dei consigli e del personale Tutti i governatori e gli amministratori ed i loro supplenti, il presidente e il personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Fondo: (i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; (ii) se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, godono delle immunità relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalità di immatricolazione degli stranieri ed agli obblighi del servizio nazionale, nonché di facilitazioni, in materia di regolamentazione dei cambi, in modo non meno favorevole di quelle riconosciute dallo Stato partecipante interessato ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto finanziario internazionale di cui fa parte; (iii) godono, per quanto concerne le facilitazioni di spostamento, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato, dallo Stato partecipante interessato, ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto finanziario internazionale di cui fa parte.
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