Accordo
Art. 50
Clausola di rinuncia
In vigore dal 23 mar 1975
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Clausola di rinuncia
1. Le immunità, le esenzioni ed i privilegi previsti nel presente capitolo sono accordati nell'interesse del Fondo. Il consiglio di amministrazione può, nella misura ed alle condizioni da esso stabilite, rinunciare alle immunità, alle esenzioni ed ai privilegi sopra previsti se ritiene che tale decisione favorisce gli interessi del Fondo.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il presidente ha la facoltà ed il dovere di togliere l'immunità accordata a taluno dei membri del personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Fondo, ove ritenga che essa intralcerebbe il corso della giustizia e che possa essere tolta senza pregiudizio per gli interessi del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-50