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Art. 45

Insequestrabilità degli archivi

In vigore dal 23 mar 1975
. Insequestrabilità degli archivi Gli archivi del Fondo e, in generale, tutti i documenti che gli appartengono o che detiene sono inviolabili, ovunque si trovino.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-45

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