Accordo

Art. 44

Insequestrabilità dei beni

In vigore dal 23 mar 1975
. Insequestrabilità dei beni I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e da chiunque detenuti sono al riparo da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o da qualunque altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-44

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Insequestrabilità dei beni (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo