Accordo

Art. 37

Ritiro

In vigore dal 23 mar 1975
. Ritiro Ogni partecipante può ritirarsi dal Fondo in ogni momento, inviando a tale scopo una notifica scritta alla sede del Fondo. Il ritiro acquista efficacia dalla data del ricevimento della notifica o dalla data che sarà specificata nella notifica a condizione che questa non sia posteriore di oltre sei mesi alla data di ricevimento della notifica.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-37

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