Accordo
Art. 35
Pubblicazione dei rapporti e informazione
In vigore dal 23 mar 1975
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Pubblicazione dei rapporti e informazione
1. Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente un rendiconto debitamente certificato e comunica ai partecipanti ed ai membri, ad opportuni intervalli, un riassunto della propria posizione finanziaria nonché un rendiconto delle proprie entrate ed uscite che indichino quali sono i risultati delle sue operazioni.
2. Il Fondo può pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per la realizzazione dei propri obiettivi.
3. Copie di tutte le relazioni, dei rendiconti e dei documenti pubblicati ai sensi del presente articolo, sono comunicati ai partecipanti ed ai membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-35