Accordo
Art. 34
Procedura di comunicazione
In vigore dal 23 mar 1975
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Procedura di comunicazione
Ogni Stato partecipante designa un'autorità competente con la quale il Fondo può mettersi in contatto per ogni questione attinente al presente accordo. In mancanza di una diversa designazione, la procedura di comunicazione indicata da un membro per la Banca è la stessa che vale per il Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-34