Accordo

Art. 34

Procedura di comunicazione

In vigore dal 23 mar 1975
. Procedura di comunicazione Ogni Stato partecipante designa un'autorità competente con la quale il Fondo può mettersi in contatto per ogni questione attinente al presente accordo. In mancanza di una diversa designazione, la procedura di comunicazione indicata da un membro per la Banca è la stessa che vale per il Fondo.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-34

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Procedura di comunicazione (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo