Accordo

Art. 30

Il presidente

In vigore dal 23 mar 1975
. Il presidente 1. Il presidente della Banca è, d'ufficio, presidente del Fondo. Presiede il consiglio di amministrazione, ma non partecipa alle votazioni. Può partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori, ma non alle votazioni. 2. Il presidente è il rappresentante legale del Fondo. 3. In assenza del presidente della Banca, o, in caso di vacanza del suo posto, colui che è provvisoriamente chiamato ad esercitare le sue funzioni, esercita altresì quelle di presidente del Fondo. 4. Con riserva di quanto disposto all', il presidente gestisce gli affari correnti del Fondo, ed in particolare: (i) propone il bilancio delle operazioni ed il bilancio amministrativo; (ii) propone il programma generale di finanziamento; (iii) organizza gli studi e le valutazioni di progetti e programmi destinati ad essere finanziati dal Fondo, in conformità del paragrafo 3 dell'; (iv) utilizza, secondo le necessità, i funzionari e gli impiegati della Banca così come la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni, per condurre a buon fine gli affari del Fondo, rimanendo responsabile, di fronte al consiglio di amministrazione, della messa in opera e del controllo della organizzazione, del personale e dei servizi necessari, previsti dall'; (v) si avvale dei servizi del personale, ivi compresi i consulenti e gli esperti di cui il Fondo può aver bisogno, e può porre fine ai loro servizi.
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