Accordo
Art. 22
Organizzazione del Fondo
In vigore dal 23 mar 1975
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Organizzazione del Fondo
Gli organi del Fondo sono: un consiglio di governatori, un consiglio di amministrazione ed un presidente.
Il Fondo utilizza, per adempiere alle proprie funzioni, i funzionari e gli impiegati della Banca nonché la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni e, se il consiglio di amministrazione riconosce la necessità di personale supplementare, il Fondo disporrà di tale personale, che sarà assunto dal presidente in conformità del comma (V) del paragrafo 4 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-22