Accordo

Art. 21

Divieto di ogni attività politica

In vigore dal 23 mar 1975
. Divieto di ogni attività politica Nè il Fondo, nè alcuno dei suoi funzionari o chiunque altro agisca in suo nome, potrà intervenire negli affari politici di un membro. Le loro decisioni non potranno essere influenzate dall'orientamento politico del membro o dei membri in causa, e dovranno esclusivamente essere motivate da considerazioni afferenti allo sviluppo economico e sociale dei membri, le quali considerazioni dovranno essere valutate imparzialmente per raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-21

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Divieto di ogni attività politica (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo