Accordo

Art. 20

Operazioni varie

In vigore dal 23 mar 1975
. Operazioni varie Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente accordo, il Fondo può intraprendere ogni altra attività che, nel quadro delle sue operazioni apparirà necessaria o desiderabile per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi e sarà conforme alle disposizioni del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-20

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Operazioni varie (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo