Accordo

Art. 20

Operazioni varie

In vigore dal 23 mar 1975
. Operazioni varie Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente accordo, il Fondo può intraprendere ogni altra attività che, nel quadro delle sue operazioni apparirà necessaria o desiderabile per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi e sarà conforme alle disposizioni del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo