Accordo
Art. 20
Operazioni varie
In vigore dal 23 mar 1975
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Operazioni varie
Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente accordo, il Fondo può intraprendere ogni altra attività che, nel quadro delle sue operazioni apparirà necessaria o desiderabile per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi e sarà conforme alle disposizioni del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-20