Art. 20 · Operazioni varie
Accordo

Art. 20

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Operazioni varie

In vigore dal 23 mar 1975
. Operazioni varie Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente accordo, il Fondo può intraprendere ogni altra attività che, nel quadro delle sue operazioni apparirà necessaria o desiderabile per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi e sarà conforme alle disposizioni del presente accordo.
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