Accordo
Art. 23
Consiglio dei governatori - Poteri
In vigore dal 23 mar 1975
.
Consiglio dei governatori - Poteri
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al consiglio dei governatori.
2. Il consiglio dei governatori può delegare tutti i suoi poteri al consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere:
(i) di ammettere nuovi partecipanti e di fissare le condizioni per la loro ammissione;
(ii) di autorizzare sottoscrizioni aggiuntive a norma dell' e di determinarne le modalità e le condizioni;
(iii) di sospendere un partecipante;
(iv) di decidere sui ricorsi proposti avverso le decisioni del consiglio di amministrazione sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
(v) di autorizzare la conclusione di accordi generali di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, salvo che si tratti di accordi di carattere temporaneo o amministrativo;
(vi) di scegliere revisori dei conti estranei al Fondo, con incarico di verificare i conti del Fondo e di certificare conformi sia il bilancio che lo stato dei redditi e delle spese del Fondo;
(vii) di approvare, previo esame della relazione dei commissari dei conti, il bilancio e lo stato dei redditi e delle spese del Fondo;
(viii) di modificare il presente accordo;
(ix) di decidere il fermo definitivo delle operazioni del Fondo e di ripartirne i beni;
(x) di esercitare tutti gli altri poteri che il presente accordo conferisce espressamente al consiglio dei governatori.
3. Il consiglio dei governatori può in ogni momento revocare ogni delega di potere al consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-23