Accordo

Art. 27

Consiglio di amministrazione: composizione

In vigore dal 23 mar 1975
. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il consiglio di amministrazione si compone di dodici amministratori. 2. Gli Stati partecipanti scelgono, conformemente all'allegato B, sei amministratori e sei amministratori supplenti. 3. La Banca designa, conformemente all'allegato B, sei amministratori e i loro supplenti tra i membri del consiglio di amministrazione della Banca. 4. Un amministratore supplente del Fondo può assistere a tutte le sedute del consiglio di amministrazione, ma non può partecipare alle deliberazioni e votare se non in assenza dell'amministratore che rappresenta. 5. Il consiglio di amministrazione invita gli altri amministratori della Banca e i loro supplenti ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori ed ogni amministratore della Banca così invitato o, in sua assenza, il suo supplente, può partecipare alla discussione di ogni proposta di progetto presentata nell'interesse del Paese che rappresenta in seno al consiglio di amministrazione della Banca. 6. a) Un amministratore designato dalla Banca rimane in carica sino a quando il suo successore non sia stato designato in conformità dell'allegato B ed abbia iniziato ad esercitare le proprie funzioni. Se un amministratore designato dalla Banca cessa di essere amministratore della Banca stessa, cessa altresì di essere amministratore del Fondo. b) Il mandato degli amministratori scelti dagli Stati partecipanti dura tre anni, ma termina quando diviene effettivo un aumento generale delle sottoscrizioni, deciso conformemente al paragrafo 1 dell'. Il mandato di tali amministratori può essere rinnovato per uno o più altri periodi di tre anni. Essi restano in carica sino a quando non siano stati scelti i loro successori e non siano stati immessi nelle funzioni. Se un posto di amministratore resta vacante prima dello spirare del mandato del suo titolare, si provvederà a sostituirlo con altro scelto dallo Stato o dagli Stati partecipanti dai quali il suo predecessore era stato autorizzato a votare. Il nuovo amministratore resta in carica per tutto il tempo residuo del mandato del suo predecessore. c) Nella vacanza del posto di un amministratore, il supplente del precedente amministratore esercita i poteri di quest'ultimo, tranne quello di nominare un supplente, a meno che non si tratti di un supplente temporaneo che lo rappresenti alle riunioni alle quali egli non può assistere. 7. Se uno Stato diviene Stato partecipante in conformità del paragrafo 3 dell' o se uno Stato partecipante aumenta la propria sottoscrizione o, per ogni altra ragione, i diritti di voto di cui dispongono i vari Stati partecipanti sono modificati nell'intervallo dei periodi previsti per la scelta degli amministratori che rappresentano gli Stati partecipanti: (i) non vi saranno, a motivo di ciò, cambiamenti di amministratori, con riserva che se un amministratore cessa di disporre dei diritti di voto, il suo mandato e quello del suo supplente cessano immediatamente; (ii) i diritti di voto di cui dispongono gli Stati partecipanti e gli amministratori da essi scelti, saranno regolati, a partire dalla data dell'aumento della sottoscrizione, in base alla nuova sottoscrizione o ad ogni altra modifica dei diritti di voto, a seconda del caso; (iii) se il nuovo Stato partecipante ha dei diritti di voto, esso può designare uno degli amministratori che rappresenta uno o più Stati partecipanti, per rappresentarlo, e per esercitare i suoi diritti di voto sino a quando si procederà ad una prossima designazione generale degli amministratori degli Stati partecipanti. 8. Gli amministratori ed i supplenti esercitano le loro funzioni gratuitamente e senza alcun rimborso per le spese sostenute.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-27

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Consiglio di amministrazione: composizione (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo