Accordo
Art. 26
Consiglio di amministrazione: funzioni
In vigore dal 23 mar 1975
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Consiglio di amministrazione: funzioni
Senza pregiudizio per i poteri del consiglio dei governatori, previsti dall', il consiglio di amministrazione è incaricato della conduzione delle operazioni generali del Fondo. A tal fine, esso esercita i poteri conferitigli dal presente accordo o che ad esso sono delegati dal consiglio dei governatori ed in particolare:
(i) prepara il lavoro del consiglio dei governatori;
(ii) attenendosi alle direttive generali impartitegli dal consiglio dei governatori, decide sui prestiti individuali ed altri mezzi di finanziamento che il Fondo è tenuto ad accordare in virtù del presente accordo;
(iii) adotta i regolamenti e le altre misure necessarie perché i conti ed i registri contabili delle operazioni del Fondo siano tenuti e verificati regolarmente e in modo appropriato;
(iv) vigila sul funzionamento più efficace e più economico possibile dei servizi del Fondo;
(v) sottopone i conti di ogni esercizio finanziario all'approvazione del consiglio dei governatori nel corso di ogni riunione annuale, fissando nella misura necessaria una distinzione tra i conti relativi alle operazioni generali del Fondo e quelli delle operazioni finanziate mediante risorse poste a disposizione del Fondo in conformità dell';
(vi) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio dei governatori, una relazione nel corso di ogni riunione annuale;
(vii) approva il bilancio, il programma generale e la politica di finanziamento del Fondo, tenuto conto delle risorse che saranno rispettivamente disponibili a tali scopi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-26