Accordo

Art. 25

Consiglio dei governatori: procedura

In vigore dal 23 mar 1975
. Consiglio dei governatori: procedura 1. Il consiglio dei governatori tiene una riunione annua ed ogni altra riunione prevista dal consiglio o convocata dal consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio dei governatori della Banca è, d'ufficio, presidente del consiglio dei governatori del Fondo. 2. La riunione annua del consiglio dei governatori si tiene in occasione dell'assemblea annuale del consiglio dei governatori della Banca. 3. Il quorum di ogni riunione del consiglio dei governatori è costituito dalla maggioranza del numero totale dei governatori, che rappresenti almeno i tre quarti della totalità dei voti dei partecipanti. 4. Il consiglio dei governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che permetta al consiglio di amministrazione, quando lo ritenga opportuno, di ottenere un voto dai governatori su una determinata questione senza convocare il consiglio dei governatori. 5. Il consiglio dei governatori ed il consiglio di amministrazione, nella misura in cui questo è autorizzato dal consiglio dei governatori, possono creare gli organi ausiliari, che ritengono necessari o idonei alla conduzione degli affari del Fondo. 6. Il consiglio dei governatori ed il consiglio di amministrazione, nella misura in cui questo è autorizzato dal consiglio dei governatori o dal presente accordo, possono adottare i regolamenti necessari o idonei alla conduzione degli affari del Fondo purchè tali regolamenti non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo.
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