Accordo
Art. 8
Altre risorse
In vigore dal 23 mar 1975
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Altre risorse
1. Salvo le disposizioni seguenti del presente articolo, il Fondo, al fine di procurarsi altre risorse, ivi compresi donazioni e prestiti, può concludere accordi con i membri, con i partecipanti, con gli Stati non partecipanti, e con tutti gli altri enti pubblici o privati.
2. Le modalità e le condizioni di tali accordi devono essere compatibili con gli obiettivi, le operazioni e la politica del Fondo e non devono costituire un onere amministrativo o finanziario eccessivo per il Fondo o per la Banca.
3. Tali accordi, ad eccezione di quelli che prevedono donazioni per l'assistenza tecnica, devono essere fissati in modo che il Fondo possa uniformarsi alle prescrizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'.
4. I detti accordi sono approvati dal consiglio di amministrazione; in caso di accordi con uno Stato non membro o non partecipante, o con una istituzione di tale Stato, è richiesta l'approvazione dell'ottantacinque per cento della totalità dei voti dei partecipanti.
5. Il Fondo non può accettare prestiti (eccettuati gli anticipi temporanei necessari al suo funzionamento) che non siano consentiti a condizioni privilegiate. Esso non può contrarre prestiti su alcun mercato, nè partecipare come mutuatario, garante o altrimenti, all'emissione di titoli su alcun mercato. Esso non emette obbligazioni negoziabili o trasferibili in riconoscimento dei debiti contratti in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-8