Accordo
Art. 12
Valutazione delle monete
In vigore dal 23 mar 1975
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Valutazione delle monete
1. Ogni volta che si renda necessario, ai sensi del presente accordo, determinare il valore di una moneta in rapporto ad un'altra o a più altre o all'unità di conto, spetta al Fondo fissarne il valore in termini ragionevoli, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale.
2. Se si tratta di una moneta la cui parità non è fissata dal Fondo monetario internazionale, il valore di tale moneta, rispetto all'unità di conto, è determinato, di volta in volta, dal Fondo, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, e il valore così determinato viene considerato come l'equivalente di tale moneta ai fini del presente accordo, ivi comprese, e senza alcuna limitazione, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-12